STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE DI PROMOZIONE SOCIALE
“GRUPPO DI SERVIZIO PER LA LETTERATURA GIOVANILE – G.S.L.G.”
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA
Articolo 1
È costituita l’Associazione culturale di promozione sociale denominata “GRUPPO DI SERVIZIO PER LA LETTERATURA GIOVANILE” (GSLG) che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica come previsto dalla legge 383/00
Articolo 2
L’Associazione ha sede attualmente in Roma, via dei Colli Portuensi, 12 e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d’Italia o all’estero mediante delibera del Consiglio Direttivo Nazionale.
La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea.
L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
L’attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall’Assemblea dei Soci. L’Associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
L’Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del Codice Civile e della legislazione vigente.
Articolo 3
La durata dell’Associazione è illimitata.
OGGETTO
Articolo 4
“GRUPPO DI SERVIZIO PER LA LETTERATURA GIOVANILE – GSLG” è un’Associazione culturale di promozione sociale che non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale.
L’Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.
L’Associazione opera in maniera continuativa con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l’elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l’attuazione di iniziative socio-educative e culturali.
Lo spirito e la prassi dell’Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana e della Convenzione Internazionale ONU dei Diritti del Minore che hanno ispirato l’Associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.
Per perseguire gli scopi sociali l’Associazione in particolare si propone di:
a) sensibilizzare le famiglie, la scuola, le organizzazioni giovanili, le comunità locali, i pubblici amministratori e quanti altri interessati al problema, sull’importanza della lettura e del libro per lo sviluppo della personalità;
b) curare la formazione e l’aggiornamento del personale della scuola di ogni ordine e grado e dei bibliotecari (scolastici e per ragazzi) in riferimento alla lettura, alla letteratura per ragazzi e alle relative problematiche pedagogiche e didattiche, anche in relazione agli altri linguaggi della comunicazione (verbale, iconico, multimediale…);
c) organizzare autonomamente ed in collaborazione con terzi, conferenze, seminari, laboratori e corsi di aggiornamento per genitori e per responsabili di comunità ed associazioni giovanili, catechisti, educatori in genere, sui problemi della letteratura giovanile e sull’animazione della lettura;
d) affiancare e stimolare le iniziative italiane e straniere nel campo della letteratura giovanile, purché rispondenti alle finalità dell’associazione, e collaborare con enti e istituzioni agenti nel settore, mantenendo sempre completa autonomia;
e) divulgare informazioni sui libri per ragazzi di buon livello letterario ed artistico e di alto valore educativo e sociale;
f) programmare, organizzare e stimolare iniziative quali mostre e fiere del libro, premi, convegni di studio e dibattiti, incontri con l’autore, concorsi a tema ed ogni altra opera di animazione culturale, finalizzati alla promozione della lettura;
g) offrire informazioni, consulenza, presenza al mondo della scuola, delle famiglie e delle biblioteche riguardo alla produzione letteraria e alla stampa periodica per ragazzi;
h) dedicare attenzione particolare ai bambini e ai ragazzi in situazione di difficoltà e di disagio socio-culturale;
i) produrre pubblicazioni nel campo della letteratura giovanile avvalendosi di fondi propri o di contributi di privati, enti, associazioni, istituzioni pubbliche;
j) formare tra i soci specialisti ed esperti nel campo dell’animazione del libro e della lettura, nella letteratura giovanile, che potranno dispiegare le competenze acquisite a vantaggio di scuole, biblioteche e per pubblicazioni varie;
k) gestire eventuali biblioteche che le vengano affidate da enti locali o altri soggetti;
l) svolgere attività di volontariato a favore di bambini ospedalizzati, anziani ed adulti incapaci di lettura autonoma, offrendo loro il conforto della narrazione attraverso le modalità della lettura vicariale.
L’Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
L’Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.
L’Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.
L’Associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà nell’ambito di sua competenza.
SOCI
Articolo 5
Possono far parte dell’Associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.
Possono chiedere di essere ammessi come Soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo Nazionale.
I Soci possono essere:
Soci Fondatori
Sono Soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l’Atto Costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del Consiglio Direttivo Nazionale saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell’ambiente associativo.
Soci Operativi
Sono Soci operativi le persone fisiche che aderiscono all’Associazione prestando una attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Direttivo Nazionale e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.
Soci Onorari
Sono Soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell’Associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.
Soci Sostenitori o Promotori
Sono Soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell’Associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.
Articolo 6
Tutti gli associati hanno uguale diritti e uguali obblighi nei confronti dell’Associazione. L’ammissione all’Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall’Associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata al Consiglio Direttivo Nazionale.
L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti all’osservanza delle disposizioni statutarie e regolamentari, nonché delle direttive e delle deliberazioni che nell’ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell’Associazione.
Articolo 7
La qualità di Socio si perde per:
– Decesso;
– Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo Nazionale trascorsi due anni dal mancato versamento della quota sociale annuale;
– Dimissioni: ogni Socio può recedere dall’Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo Nazionale; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota sociale per l’anno in corso;
– Espulsione: il Consiglio Direttivo Nazionale delibera l’espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il Socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all’Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione stessa.
RISORSE ECONOMICHE
Articolo 8
Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l’Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell’Associazione saranno costituite:
– dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale;
– da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
– da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che Soci, non Soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell’Associazione;
– contributi di organismi internazionali;
– entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
L’Associazione può inoltre effettuare tutte le operazioni economiche di cui all’articolo 5, comma 2, legge n. 266/1991 e successive modificazioni.
Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:
– beni mobili ed immobili;
– donazioni, lasciti o successioni;
Anche nel corso della vita dell’Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.
I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla Associazione.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 9
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea Nazionale dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo Nazionale;
c) il Presidente Nazionale;
d) il Collegio dei Revisori;
e) il Collegio dei Probiviri;
Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’adempimento della carica.
ASSEMBLEA NAZIONALE DEI SOCI
Articolo 10
L’Assemblea Nazionale regolarmente costituita rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.
L’Assemblea Nazionale è il massimo organo deliberante.
L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
In particolare l’Assemblea ordinaria ha il compito di:
– delineare gli indirizzi generali delle attività dell’Associazione;
– approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo dell’Associazione;
– ratificare l’entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea straordinaria ha il compito di:
– deliberare sulle modifiche dello Statuto dell’Associazione;
– deliberare sullo scioglimento dell’Associazione stessa.
Articolo 11
L’Assemblea Nazionale è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all’anno entro il mese di aprile.
Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente Nazionale dell’Associazione, dal Consiglio Direttivo Nazionale o da almeno un terzo dei Soci. La convocazione è fatta dal Presidente dell’Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante pubblicazione sulla rivista periodica dell’Associazione oppure mediante comunicazione scritta (a mezzo lettera, posta prioritaria o raccomandata; a mano; telegramma, fax, posta elettronica) almeno quindici giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell’avviso di convocazione all’albo dell’Associazione presso la sede. Nella convocazione dovranno essere specificati l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora dell’adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L’Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.
Articolo 12
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea Nazionale i Soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe alla stessa persona.
Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.
Articolo 13
Ogni Socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell’Assemblea Nazionale, in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.
L’Assemblea Nazionale è presieduta dal Presidente Nazionale dell’Associazione o in sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, da un presidente eletto dall’Assemblea preferibilmente tra i membri del Consiglio Direttivo Nazionale. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario Nazionale dell’Associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dall’Assemblea.
I verbali dell’Assemblea saranno redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario, stesso.
Le decisioni prese dall’Assemblea Nazionale, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i Soci sia dissenzienti che assenti.
Ogni Socio ha diritto di consultare i verbale dei lavori redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.
Per la modificazione del presente Statuto o per deliberare lo scioglimento dell’Associazione occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo Nazionale.
CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
Articolo 14
II Consiglio Direttivo Nazionale è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a undici incluso il Presidente che è eletto direttamente dall’Assemblea. L’Assemblea elegge il Consiglio Direttivo Nazionale, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il Consiglio Direttivo Nazionale ha il compito di:
– attuare le direttive generali stabilite dall’Assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali;
– assumere tutti i provvedimenti necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria, l’organizzazione e il funzionamento dell’Associazione;
– deliberare circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione degli associati;
– l’assunzione eventuale di personale dipendente;
– predisporre il bilancio dell’Associazione, sottoponendolo poi all’approvazione dell’Assemblea Nazionale;
– stabilire le quote annuali dovute dai Soci.
Il Consiglio Direttivo Nazionale può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici. Può avvalersi di esperti esterni senza diritto di voto.
Articolo 15
II Consiglio Direttivo Nazionale nomina tra i suoi membri il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.
Sarà facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell’Associazione.
Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l’approvazione all’Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.
Articolo 16
I membri del Consiglio Direttivo Nazionale durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo Nazionale provvede a sostituirli nominando al loro posto il Socio o i Soci che nell’ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.
In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina.
Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’Assemblea per nuove elezioni.
Articolo 17
Il Consiglio Direttivo Nazionale si raduna su invito del Presidente Nazionale ogni qualvolta se ne dimostra l’opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.
Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta con comunicazione scritta (lettera, posta prioritaria e raccomandata, a mano, a mezzo fax, telegramma e posta elettronica). L’avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno.
Articolo 18
Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo Nazionale è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.
La riunione è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente in assenza di quest’ultimo dal membro del Consiglio più anziano per iscrizione all’Associazione.
Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell’Associazione o, in casi di sua assenza o impedimento, da persona designata da chi presiede la riunione.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
SEGRETARIO E TESORIERE
Articolo 19
Il Segretario Nazionale coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti: è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea; provvede alla tenuta e all’aggiornamento del Libro dei Soci. Il Tesoriere Nazionale collabora con il Presidente, a lui spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell’Associazione.
PRESIDENTE
Articolo 20
Il Presidente Nazionale è eletto dall’Assemblea Nazionale e dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell’Atto Costitutivo.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo Nazionale e dell’Assemblea Nazionale dei Soci.
II Presidente Nazionale assume nell’interesse dell’Associazione tutti i provvedimenti, ancorché ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo, nel caso ricorrano motivi d’urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile. Il Presidente Nazionale ha i poteri della normale gestione ordinaria dell’Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo Nazionale ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.
In particolare compete al Presidente Nazionale:
– predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell’Associazione;
– redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’Associazione;
– vigilare sulle strutture e sui servizi dell’Associazione;
– determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l’Associazione e per gli associati;
– emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell’Associazione.
Il Presidente Nazionale individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi. Per i casi d’indisponibilità ovvero d’assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente Nazionale lo stesso è sostituito dal Vicepresidente Nazionale.
PRESIDENTE ONORARIO
Articolo 21
L’Assemblea può eleggere un Presidente Onorario tra gli iscritti all’Associazione che si distinguano o si siano distinti per particolari meriti culturali e per l’impegno profuso nel perseguimento degli scopi associativi. Non è soggetto a scadenza se non per decesso, rinuncia o dimissioni da socio. Il Presidente onorario è invitato a presiedere i convegni promossi dall’Associazione e a relazionare all’interno degli stessi, salvo sua espressa rinuncia. Svolge altresì ogni altro incarico che l’Assemblea nazionale dei soci ritenga di affidargli.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Articolo 22
L’Assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere un Collegio di Probiviri, in numero massimo di tre, che dura in carica tre anni, a cui demandare secondo modalità da stabilirsi, la vigilanza sulle attività dell’Associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.
COLLEGIO DEI REVISORI
Articolo 23
L’Assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere il Collegio dei Revisori dell’Associazione composto da tre membri effettivi e due supplenti e dura in carica tre anni. Il Collegio ha il compito di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, verificare e controllare l’operato del Consiglio Direttivo e l’operato della Associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. I controlli sono trascritti su apposito libro. Il Collegio potrà altresì indirizzare al Presidente ed ai membri del Consiglio Direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello Statuto. Il compenso ai membri del Collegio dei Revisori, solo se non Soci, è determinato dal Consiglio Direttivo nel rispetto della legislazione vigente.
SEZIONI TERRITORIALI
Articolo 24
È prevista la costituzione di sezioni indipendenti su base territoriale (regionale, provinciale e comunale) che potranno avere autonomia amministrativa, organizzativa e patrimoniale, purché in armonia con lo Statuto nazionale e previa ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale.
ESERCIZIO SOCIALE
Articolo 25
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell’esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all’Assemblea Nazionale per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
SCIOGLIMENTO
Articolo 26
Lo scioglimento dell’associazione può avvenire per l’impossibilità di continuare l’attività e di perseguire le finalità statutarie o nelle ipotesi previste dal Codice Civile. Lo scioglimento è deliberato dall’Assemblea Nazionale dei Soci, che dovrà provvedere a nominare un liquidatore.
Il patrimonio dell’Associazione non potrà essere diviso tra i Soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale approvata dall’Assemblea, sarà interamente devoluto ad altre associazioni operanti in identico o analogo settore.
NORME FINALI
Articolo 27
Per quanto non contenuto nel presente Statuto valgono le norme ed i principi del Codice Civile.